Proponiamo una raccolta di notizie che possono essere utili per conoscere le novità legislative e fiscali nel mercato immobiliare e dei mutui casa.
» 11/06/2007
Estinzione anticipata mutui
I nuovi criteri di calcolo e le nuove condizioni delle penali massime stabiliti nell'incontro Abi-Consumatori
Il 2 maggio 2007 è stato siglato l’accordo tra Associazioni dei Consumatori e ABI che interessa chiunque abbia contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa, o per l'acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, e vuole estinguere il mutuo prima della scadenza naturale prevista nel contratto.
Per tutti i mutui (a tasso fisso, variabile o misto) stipulati prima del 1 gennaio 2001
0,50 punti percentuali;
0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
Per tutti i mutui a tasso variabile anche successivi al 1 gennaio 2001
0,50 punti percentuali;
0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
Per i mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 1 gennaio 2001
1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
Per i contratti di mutuo a tasso misto stipulati successivamente al 1 gennaio 2001
Se prevista nel contratto una variazione con cadenze periodiche inferiori od uguali a 2 anni si applicano le condizioni previste per i mutui a tasso variabile
Se è prevista nel contratto una variazione con cadenze periodiche superiori a 2 anni si applicano le condizioni previste al momento dell'estinzione del mutuo. Nel caso si sia in una situazione di tasso fisso il periodo di ammortamento da considerare con le aliquote massime per il tasso fisso è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso.
Per tutti i mutui che prevedono una penale in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate, ci sono queste ulteriori riduzioni:
- 0,25 punti percentuali per i mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 1 gennaio 2001 nel caso in cui la penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali;