Proponiamo una raccolta di notizie che possono essere utili per conoscere le novità legislative e fiscali nel mercato immobiliare e dei mutui casa.
» 02/07/2007
Con l’estinzione anticipata permangono gli sgravi fiscali
L'estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo termine, anche prima di 18 mesi dalla stipula e anche se prevista espressamente come clausola nel contratto, non preclude la possibilità di godere del regime fiscale agevolato.
L'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/2007 chiariscono che l'estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo termine non preclude la possibilità di beneficiare del particolare regime fiscale agevolato, tale chiarimento tiene conto della recente normativa in tema di tutela dei consumatori per quanto riguarda l'estinzione anticipata senza penali e la portabilità del mutuo.
Lo scorso 2 maggio, infatti, è stato sottoscritto l'accordo tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori sulle misure massime delle penali di estinzione dei mutui a seconda delle tipologie di mutuo interessate.
Le precisazioni, dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate, sottolineano specificatamente che le condizioni previste per beneficiare del particolare regime di favore devono ritenersi sussistenti anche qualora nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine siano inserite clausole che consentano espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima. Le Agenzie hanno anche tenuto conto "dell'orientamento oramai consolidato peraltro riscontrabile anche nella più recente normativa in tema di liberalizzazioni, di un sempre più accentuato ‘favor debitoris', in pratica una più marcata tutela nei riguardi della persona in debito, nell'ambito dei rapporti derivanti da operazioni di finanziamento".